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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75430
Regno d'Italia 13 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Il protesto deve contenere: 1° la data; 2° il nome del richiedente; 3° l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

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Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.

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L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

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La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza

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tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.

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Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare l'assegno bancario di nuovo in

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qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali è stato firmato, le obbligazioni degli altri

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Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare in nome di costoro, il

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cui esso è redatto; 2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata 3° il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4° l'indicazione del

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